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ORGANI
STATUTARI
ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea
Generale è costituita dai delegati delle sezioni eletti
dalle Assemblee delle Sezioni stesse in ragione di un Delegato
ogni 100 Soci o frazione inferiore a 100.
Il Delegato
di Sezione deve essere eletto tra i Soci della medesima. Ogni
delegato all'Assemblea può trasferire il proprio voto,
mediante delega, ad altro Delegato. Non è ammessa più
di una delega a persona. Tutti gli altri Soci possono assistere
e partecipare all'Assemblea Generale senza
diritto
di voto.
Il numero
dei Delegati spettante ad ogni Sezione si determina in base al
numero dei Soci regolarmente iscritti 60 giorni prima della data
di convocazione dell'Assemblea della Sezione di appartenenza.
L'Assemblea
Generale è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale
e si riunisce in via ordinaria ogni anno non oltre cinque mesi
dalla fine dell'anno Sociale e amministrativo. Essa può
essere tuttavia convocata in via straordinaria ogni volta che
i 1 Consiglio Direttivo Nazionale lo ritenga opportuno o quando
ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.
La data
e l'ordine del giorno dell'Assemblea Generale sono comunicati
ai Soci almeno 10 giorni prima della sua convocazione, mediante
avviso sul Notiziario dell'Associazione o mediante lettera raccomandata
alle Sezioni. L'Assemblea generale può essere tenuta presso
la sede legale o presso la sede operativa, o in qualsiasi altro
posto purché in Italia.
Le sedute
dell'Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente Nazionale.
Il Presidente nomina tre o più scrutatori e uno 0 più
Segretari, quando se ne presenti l'opportunità e sempre
quando ci siano elezioni delle cariche Sociali.
L'Assemblea
Generale è valida in prima convocazione se vi partecipano
due terzi degli aventi diritto.
In seconda
convocazione, da tenersi con le stesse modalità della
prima il giorno successivo, l'Assemblea delibera validamente
qualunque sia il numero dei presenti.
Le deliberazioni
sono prese a maggioranza semplice di voti; per le delibere di
cui ai punti b) e c) del successivo Art.16, si precisa che gli
aventi diritto al voto debbono essere in maggioranza, e le deliberazioni
saranno valide con i voti dei due terzi di questi.
Le elezioni
alle cariche dell'Assemblea avvengono a scrutinio segreto e risultano
eletti alla carica coloro che raggiungono il maggior numero di
voti. Qualora vi siano più persone con lo stesso numero
di voti, risulta eletto colui che ha già ricoperto la
medesima carica e, in subordine, il più anziano di età.
L'Assemblea
Generale:
- approva
l'indirizzo generale dell'Associazione formulato dal Consiglio
Direttivo Nazionale;
- elegge
ogni tre anni il Consiglio Direttivo Nazionale ed elegge il Collegio
dei Sindaci ed il Collegio dei Probiviri;
- su
proposta del Consiglio Direttivo Nazionale delibera le modifiche
al presente Statuto e al Regolamento;
- approva
i 1 bilancio preventivo e il conto consuntivo compilati a cura
del Consiglio Direttivo Nazionale ed approvati dal Collegio dei
Sindaci;
- delibera
la eventuale istituzione di Commissioni permanenti fissandone
le funzioni;
- su
proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, nomina i Soci Onorari;
- delibera
su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale in ordine alla
incompatibilità fra più cariche nell'ambito della
Associazione ricoperte dalla medesima persona;
- delibera
su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale la decadenza da
Consigliere Nazionale limitatamente al caso di espulsione espressamente
previsto al successivo Art.17;
- delibera
su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal
Consiglio Direttivo Nazionale.
PRESIDENTE
Il Presidente
viene nominato fra i componenti del Consiglio Direttivo Nazionale
in occasione della prima riunione successiva all'elezione del
medesimo. Il Presidente:
- convoca
e presiede l'Assemblea Generale, e vigila affinché siano
osservate le norme Statutarie;
- sovrintende
alle attività dell'Associazione ed all'esecuzione delle
delibere degli Organi Sociali;
- ha
la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma Sociale;
in caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente;
- in
caso di obiettiva e documentata urgenza, può esercitare
i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale riferendo allo stesso
tempestivamente e - in ogni caso - nella riunione immediatamente
successiva.
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Il Consiglio
Direttivo Nazionale è formato da un numero fra 5 e 19
Consiglieri, eletti fra i Soci di cui all'Art.5, dall'Assemblea
Generale, più due eletti dal Comitato permanente delle
Persone e/o familiari con la Sindrome di Louis-Bar di cui all'Art.23,
più eventualmente tre componenti di diritto, così
designati:
- uno
dal Ministero della Sanità;
- uno
dal Ministero degli Interni;
- uno
dal Ministero degli Affari Sociali.
I Consiglieri
restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Il Consiglio
Direttivo Nazionale si può riunire presso la sede legale
o operativa 0 in qualsiasi altro posto purché in Italia.
Il Consiglio
si riunisce generalmente ogni tre mesi; in via straordinaria
ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno 0 ne sia fatta
richiesta da un terzo almeno dei Consiglieri.
Le sedute
del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei
suoi componenti.
Le votazioni
debbono essere effettuate a maggioranza dei presenti e sono sempre
palesi salvo diversa decisione preventivamente concordata. Gli
avvisi di convocazione del Consiglio debbono essere inviati per
iscritto ai Consiglieri
almeno
10 giorni prima della convocazione, unitamente all'ordine del
giorno.
La decadenza
da Consigliere e dalle eventuali cariche connesse può
avvenire per:
- dimissioni;
- perdita
della qualità di Socio;
- assenza
non giustificata dopo tre riunioni ordinarie consecutive;
- espulsione;
e viene
deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale, salvo il caso dell'espulsione
che - su proposta del medesimo Consiglio viene demandata
all'Assemblea Generale. In quest'ultimo caso è facoltà
del Consiglio Direttivo Nazionale deliberare la sospensione cautelativa
della carica.
Il
Consiglio Direttivo Nazionale:
- elegge
tra i Consiglieri di cui al precedente Art.17 con facoltà
di revoca dalla carica per giusta causa , il Presidente e il
Vice Presidente;
- formula
ogni anno il programma generale dell'attività dell'Associazione
che presenta per l'approvazione all'Assemblea Generale e ne cura
l'attuazione;
- provvede
all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- predispone
il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, rimettendoli unitamente
alla relazione del Collegio dei Sindaci all'Assemblea Generale
per l'approvazione;
- nomina
il Segretario Generale ed il Tesoriere e ne fissa le funzioni;
- fissa
annualmente l'entità dei contributi Associativi e può
disporre eventuali esenzioni;
- autorizza
la costituzione delle Sezioni e ratifica la nomina dei Presidenti
di Sezione;
- vigila
che le attività delle Sezioni siano conformi a quanto
previsto agli Art.2 e 3 del presente Statuto;
- pronuncia
la decadenza dei Consiglieri nei casi previsti dal precedente
Art.17 e provvede alla sostituzione dei Consiglieri decaduti
per qualunque ragione, secondo la graduatoria dei non eletti
alLa precedente Assemblea Elettiva;
- delibera
in merito all'organizzazione di Convegni Congressi e ne stabilisce
i temi di studio;
- delibera
i nominativi da proporre all'Assemblea Generale per la nomina
a soci Onorari;
- delibera
sulle proposte di modifica al presente Statuto e Regolamento
da sottoporre all'Assemblea Generale;
- si
può avvalere per l'attuazione dei fini Statutari dell'opera
di Commissioni composte da persone particolarmente qualificate
e di Consulenti, di volta in volta nominati;
- nomina
i componenti del Comitato Medico Scientifico;
- determina
eventuali compensi a favore di commissioni o persone che hanno
espletato particolari incarichi.
COLLEGIO DEI SINDACI
Il Collegio
dei Sindaci è costituito da un Presidente e da due componenti
più due supplenti nominati ogni tre anni dall'Assemblea
Generale.
La carica
del componente del Collegio dei Sindaci e incompatibile con qualsiasi
altra carica all'interno dell'Associazione.
Sono
funzioni del Collegio dei Sindaci:
- verificare
le scritture contabili e l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- esaminare
ed esprimere parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- ha
diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo
o Nazionale con diritto di esprimere il proprio parere sui singoli
argomenti di trattazione.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea
Generale nomina ogni tre anni il Collegio dei probiviri formato
da tre componenti scelti anche fra i non soci.
La nomina
del primo Collegio dei Probiviri verrà effettuata in sede
della Costituzione dell'Associazione fra i fondatori dellassociazione
stessa.
Al Collegio
dei Probiviri è demandata la risoluzione delle controversie
tra l'Associazione ed i Soci e le Sezioni.
I Probiviri
restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
La carica
di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile
con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
SEZIONI
L'articolazione
periferica dell'Associazione è costituita dalle Sezioni.
Ogni Sezione rappresenta l'Associazione nel proprio ambito territoriale.
La costituzione
ed il funzionamento delle Sezioni sono disciplinati oltre che
dal presente Statuto, da il Regolamento.
I Presidenti
delle singole Sezioni, eletti secondo le norme del Regolamento,
una volta ottenuta la ratifica dal Consiglio Direttivo Nazionale,
hanno la legale rappresentanza e la firma Sociale per gli atti
di ordinaria amministrazione nell'ambito di competenza territoriale
ed amministrativa della propria Sezione. |