REGOLAMENTO

 

Art.1 - L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE - AT -"DAVIDE DE MARINI" - con Sede Legale a Roma - Via salita del Grillo n° I7 e Sede Operativa a Fano - Vicolo Gallizi n°19, ha un'unica figura organica cui vengono attribuiti diritti ed oneri.

Pertanto le sue articolazioni periferiche operano, in riferimento a tale principio, per l’attuazione delle norme statuarie.

 

 

ARTICOLAZINE SUL TERRITORIO

 

Art.2 - L’Associazione cura la propria articolazione capillare nel territorio attraverso le Sezioni Regionali, le Sezioni Provinciali ed i Gruppi Operativi e/o Organi Collegiali.

 

Art.3 - Le Sezioni hanno la rappresentanza dell’Associazione al rispettivo livello. Fatte salve le limitazioni di legge, le Sezioni, sotto l’osservanza delle norme statuarie, regolamentari e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, provvedono all’ordinaria amministrazione e gestione del patrimonio in dotazione alla Sezione. Esse non possono darsi norme regolamentari in contrasto con lo Statuto, con il presente Regolamento e con le deliberazioni suddette.

 

Art.4 - Spetta al Consiglio Direttivo Nazionale vigilare sulla corretta attuazione dello Statuto, del presente Regolamento e delle deliberazioni dello stesso, per divergenze fra Associazione e soci sarà il Collegio dei Provibiri a pronunciarsi come da Art.22 dello Statuto.

 

Art.5 - Il Consiglio Direttivo Nazionale, nel caso in cui una Sezione non ottemperi a quanto previsto dalle norme statutarie e, dal presente Regolamento e dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, revoca la legale rappresentanza e la firma sociale al Presidente della Sezione Provinciale o Regionale invitando rispettivamente il Consiglio Direttivo Provinciale a convocare una nuova Assemblea Elettiva o la Sezione Regionale

ad eleggere un nuovo Presidente.

In presenza di gravi circostanze, il Consiglio Direttivo Nazionale può decidere la decadenza dell’intero Consiglio Direttivo Provinciale o della Sezione Regionale e/o di tutti i Consigli Direttivi Provinciali relativi nominando un commissario che:

a) subentra nelle funzioni di Presidente rispettivamente previste agli art.21 e 11 del presente Regolamento;

b) provvede a convocare entro sei mesi gli aventi diritto per nuove elezioni.

 

 

CARICHE

 

Art.6 - Nelle Assemblee Elettive di Sezione le elezioni delle cariche, previste dallo Statuto e dal presente Regolamento avvengono mediante scheda tutelando la segretezza del voto.

Le elezioni si svolgono in base ad una lista unica e aperta.

Possono candidarsi ed essere eletti tutti i soci di cui all’art.5 dello Statuto e iscritti all’Associazione secondo le modalità ivi previste.

Le candidature vanno presentate all’organismo che ha convocato l’Assemblea almeno due giorni prima della data di prima convocazione dell’Assemblea stessa compilando la scheda predisposta dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Qualora tra due o più candidati che abbiano riportato lo stesso numero di voti non sia possibile designare gli eletti si procederà ad una nuova elezione mediante ballottaggio tra i

candidati stessi ; anche questa votazione si effettuerà con voto segreto.

 

Art.7 - La decadenza da qualsiasi carica associativa può avvenire:

a) per dimissioni;

b) per revoca da parte dell’organismo che ha conferito il mandato;

c) per la perdita della qualifica di socio.

La decadenza é pronunciata dallo stesso organismo che ha conferito la carica, salvo il disposto di cui all’art.5 secondo comma.

 

 

 

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